Calcioscommesse, i provvedimenti disciplinari. Quattro anni di squalifica a Paoloni

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La Commissione disciplinare nazionale, presieduta da Sergio Artico, in merito al processo di primo grado sul calcio scommesse ha emesso una serie di sanzioni nei confronti di 21 società e 52 tesserati, disponendo invece il proscioglimento nei confronti di 4 tesserati.

Ecco l’intero dispositivo
> proscioglie dagli addebiti contestati:
▪ CONSONNI Luigi;
▪ COSER Achille;
▪ JOB IYOCK Thomas Herve, limitatamente ai fatti di cui alle gare Grosseto – Reggina del 23/5/2010 e Empoli – Grosseto del 30/5/2010;
▪ MASTRONUNZIO Salvatore, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona – Albinoleffe del 17/1/2009;
▪ NASSI Maurizio, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona – Albinoleffe del 17/1/2009;
▪ SARRI Maurizio;
▪ SHALA Rjiat;

> dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ BELLODI Mirko: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2;
▪ CAROBBIO Filippo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20;
▪ CELLINI Marco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4;
▪ DE FALCO Andrea: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 6;
▪ DE LUCIA Alfonso: applicazione ex artt. 23 CGS della squalifica per mesi 5;
▪ DONI Cristiano: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 2;
▪ GERVASONI Carlo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20;
▪ CONTEH Kewullay: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20;
▪ LOCATELLI Tomas: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2;
▪ MICOLUCCI Vittorio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4;
▪ MORA Nicola: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4;
▪ NARCISO Antonio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 15;
▪ PARLATO Gianfranco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 2;
▪ PASSONI Dario: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 e mesi 2;
▪ PEDERZOLI Alex: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 16 con ammenda di € 10.000,00;
▪ POLONI Mirco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 12;
▪ RUOPOLO Francesco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 e mesi 4;
▪ SBAFFO Alessandro: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 e mesi 4 e ammenda di € 100.000,00;
▪ TAMBURINI Juri: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 10;
▪ Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 20.000,00;
▪ Società AS LIVORNO CALCIO Spa: applicazione ex art. 23 CGS della ammenda di € 15.000,00;
▪ Società ATALANTA BERGAMASCA Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 25.000,00;
▪ Società FROSINONE CALCIO Srl: applicazione ex art. 23 CGS della penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
▪ Società MODENA FC Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
▪ Società US CREMONESE Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 30.000,00;
▪ Società US GROSSETO FC Srl: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 6 da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 40.000,00;

> infligge le seguenti sanzioni:
▪ ALBERTI Andrea: squalifica per 3 anni e 6 mesi;
▪ CAREMI Davide: squalifica per 3 anni e 6 mesi;
▪ CASSANO Mario: squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ CATINALI Edoardo: squalifica per 9 mesi, per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS e art. 6 CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Albinoleffe-Piacenza del 20/12/2010;
▪ COLACONE Roberto: squalifica per 4 anni;
▪ COMAZZI Alberto: squalifica per 4 anni;
▪ COSSATO Federico: squalifica per 3 anni e 6 mesi;
▪ CRISTANTE Filippo: squalifica per 3 anni;
▪ DE FALCO Franco: inibizione per 3 anni e 9 mesi;
▪ FERRARI Nicola: squalifica per 3 anni;
▪ FISSORE Riccardo: squalifica per 3 anni e 9 mesi;
▪ FIUZZI Luca: squalifica per 4 anni;
▪ FONTANA Alberto Maria: squalifica per 3 anni e 6 mesi;
▪ GARLINI Ruben: squalifica per 3 anni;
▪ IACONI Andrea: inibizione per 3 anni e 9 mesi;
▪ IACOPINO Vincenzo: squalifica per 3 anni e 6 mesi;
▪ ITALIANO Vincenzo: squalifica per 3 anni;
▪ JOB IYOCK Thomas Herve: squalifica per 3 anni e 6 mesi;
▪ MAGALINI Giuseppe: inibizione per 3 anni e 3 mesi
▪ MASTRONUNZIO Salvatore: squalifica per 4 anni;
▪ NASSI Maurizio: squalifica per 3 anni;
▪ NICCO Gianluca: squalifica per 3 anni;
▪ PAOLONI Marco: squalifica per 4 anni;
▪ RICKLER Cesare: squalifica per 4 anni;
▪ ROSATI Gianni: inibizione per 3 anni e 3 mesi;
▪ SANTONI Nicola: squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ SANTORUVO Vincenzo: squalifica per 6 giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Frosinone – Grosseto del 15/5/2010;
▪ SARTOR Luigi: squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ SERAFINI Mattia: squalifica per 3 anni e 6 mesi;
▪ STEFANI Mirko: squalifica per 4 anni;
▪ VANTAGGIATO Daniele: squalifica per 3 anni;
▪ VENTOLA Nicola: squalifica per 3 anni e 6 mesi;
▪ ZAMPERINI Alessandro: squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ Società U.C. ALBINOLEFFE Srl: penalizzazione in classifica di punti 15 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 90.000,00 euro;
▪ Società A.C. ANCONA Spa: penalizzazione in classifica di punti 8 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società U.S. AVESA H.S.M.: penalizzazione in classifica di punti 1 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di € 200,00 euro;
▪ Società DELFINO PESCARA 1936: penalizzazione in classifica di punti 2 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società EMPOLI F.B.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 1 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società A.C. MONZA BRIANZA 1912: penalizzazione in classifica di punti 5 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 35.000,00 euro;
▪ Società PADOVA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 2 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società PIACENZA F.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 11 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 70.000,00 euro;
▪ Società RAVENNA CALCIO Srl: penalizzazione in classifica di punti 1 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società REGGINA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società U.C. SAMPDORIA Spa: ammenda di 50.000,00 euro;
▪ Società A.C. SIENA Spa: ammenda di 50.000,00 euro;
▪ Società SPEZIA CALCIO Srl: ammenda di 30.000,00 euro.

FONTE: TuttoLegaPro.com