Partita persa al Paolisi, sarà spareggio con il Cervinara per l’Eccellenza!

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La decisione che tutti aspettavano è finalmente arrivata. Il Paolisi ha avuto la partita persa contro la Virtus Goti e adesso sarà costretto a giocarsi la promozione in Eccellenza nello spareggio con il Cervinara (si giocherà il 1° maggio). Oltre alla beffa si aggiunge il danno per il sodalizio del presidente Mauro che si è visto squalificare il proprio campo per due giornate. In caso, malauguratamente per i colori giallorossi, di play off, i ragazzi di Facchino saranno dunque costretti a giocare lontano dal “Russo”.

GARA PAOLISI 992 – VIRTUS GOTI 97 DEL 20/2/2016

Tifosi PaolisiIl G.S.T. f.f., a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.82 del 3.3.2016, con cui il G.S.T. visti gli atti ufficiali i rapporti redatti dal commissario di campo, letto il referto arbitrale nonché gli allegati, letto il reclamo  della  VIRTUS  GOTI  97,  lette  le  controdeduzioni  presentate  dalla  ASD  FOOTBALL  CLUB PAOLISI 992, riteneva di sospendere la propria decisione inviando gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti in merito ai fatti relativi alla gara del 20.2.2016. In particolare, in ordine al fatto che  all’arrivo  della  squadra  ospite  VIRTUS  GOTI  all’impianto  sportivo  della  F.C.  PAOLISI  992,  i propri  calciatori  sarebbero  stati  oggetto  di  aggressione  fisica  da  parte  di  sostenitori  della  società locale,  con  viso  coperto  da  passamontagna,  che,  tra l’altro  avrebbero  fatto  esplodere  dieci  bombe carta di cui una sarebbe esplosa sul calciatore Juniores Damiano Bruno, che sarebbe stramazzato al  suolo  e  trasportato  al  P.S.  dell’ospedale  S.  Alfonso  dei  Liguori  di  Sant’agata  dei  Goti  (BN);  che altri  due  calciatori  juniores  Cappiello  Pasquale  e Amico  Alessandro  Giovanni  avrebbero  subito lesioni fisiche, refertati presso il P.S. dell’Azienda Ospedaliera di Caserta S. Anna e Sebastiano alle ore  20,30  circa;  che  visti  gli  aspetti  complessi  e contraddittori  in  ordine  al  fatto  che  due  calciatori juniores   Cappiello   Pasquale   e   Amico   Alessandro   Giovanni   si   recavano   successivamente   in ospedale la sera dopo la gara, il GST riteneva necessario trasmettere gli atti alla Procura Federale per ulteriori indagini sui fatti accaduti prima della gara indicata in oggetto;

RILEVATO,  che  all’esito  delle  indagini  della  Procura  Federale,  pervenuti  a  questo  GST  in  data 18.04.2016,  è  stato  accertato  che  “La  squadra  VIRTUS  GOTI,  giunta  al  Campo  del  Paolisi (in assenza  di  forza  pubblica)  veniva  a  contatto  con  alcuni  tifosi  del  Paolisi;  che  certamente venivano lanciati  7-8  petardi;  che  il  calciatore  Bruno  Damiano  riportava  le  lesioni  più  gravi;  che  solo  grazie all’intervento  dei  Carabinieri  intervenuti  successivamente  è  stato  possibile  iniziare  la  gara  seppur con  35’  di  ritardo;  che  i  calciatori  Amico  e  Cappiello  (entrambi  minorenni)  la  sera  dopo  la  gara, venivano accompagnati dai propri genitori presso strutture sanitarie; che è possibile che l’evento siastato organizzato dalla tifoseria di casa e non avvenuto in maniera estemporanea”.

CONSTATATO che  i  fatti  violenti  si  sono  verificati  prima  dell’inizio  della  gara;  che,  dagli  atti  esaminati  e dall’istruttoria  espletata  spicca  la  totale  latitanza  della  società  di  casa  e  dei  suoi  dirigenti  in  merito all’ordine  ed  alla  sicurezza,  sia  all’interno  del  proprio  impianto  sportivo  sia  nelle  aree  esterne immediatamente adiacenti; che nessun dirigente della squadra ospitante PAOLISI 992 era presente ad  accogliere  la  squadra  ospite  nell’impianto  di  gioco,  peraltro  al  momento  dei fatti    privo  di  Forza Pubblica, in aperta violazione dell’art. 62 comma 1 e 4 delle NOIF; che gli atleti della squadra ospite VIRTUS GOTI 97 hanno partecipato alla disputa della gara in chiaro stato di alterazione psicologica che  ne  ha  indubbiamente  alterato  il  rendimento.  Tanto  rilevato  e  constatato,  Il  Giudice  Sportivo Territoriale, visto il reclamo depositato, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva che il ricorso  nel  merito  è  fondato  e  pertanto  meritevole di  accoglimento,  e  poiché  ritiene  la  società ospitante oggettivamente responsabile dei fatti accaduti prima della gara, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 14 CGS, così

D E L I B E R A

ai sensi dell’ artt.17 comma 1, di infliggere alla squadra ospitante F.C. Paolisi 992 la perdita della gara con il risultato di 0 a 3; per l’effetto di quanto sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 1 e 18, comma 1, lett. b), di comminare un’ammenda di Euro 1.000,00 alla società ospitante F.C. Paolisi 992; ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 18, comma 1, lett. f), di squalificare il campo di gioco della società ospitante F.C. Paolisi 992 per 2 (due gare) effettive. Si restituisce la tassa di reclamo.

Così deciso in Napoli, 20 aprile 2016