Fissata per l’11 gennaio 2012 l’ultima udienza per il ricorso al TNAS di Benevento e Cremonese.

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Nella giornata odierna, il Collegio arbitrale (composto dal Presidente Avv. Guido Cecinelli, dal Prof. Avv. Maurizio Benincasa, e Avv. Enrico De Giovanni) preso atto dei falliti tentativi di conciliazione tra Figc e le società Benevento e Cremonese, ha fissato per l’11 gennaio 2012 alle ore 16, quella che dovrebbe essere l’ultima udienza per la vicenda del calcio scommesse di quest’estate.

L’Avvocato Edoardo Chiacchio, rappresentante legale del Benevento, nonostante l’esito negativo dell’incontro di oggi, ha affermato che sono state poste importanti basi per un possibile risultato positivo dell’intera vicenda, entro fine gennaio o al massimo per inizio febbraio, confidando inoltre in un ulteriore sconto dei punti di penalizzazione, nonostante il Benevento sia la società che ha già usufruito della maggior riduzione di pena, tra quelle coinvolte.

Qui sotto, l’intero comunicato del Coni:

U.S. Cremonese SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della penalizzazione di punti sei in classifica da scontarsi nel campionato 2011/2012 e l’ammenda di € 30.000, comminatale dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatale dalla Corte di Giustizia Federale a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al suo tesserato Sig. Marco Paoloni.

Il Collegio arbitrale (Avv. Guido Cecinelli, Presidente; Prof. Avv. Maurizio Benincasa e Avv. Enrico De Giovanni) ha, preliminarmente, esperito il previsto tentativo di conciliazione e dopo aver sentito le parti e aver preso atto delle loro differenti posizioni, lo ha dichiarato concluso con esito negativo. Dopo aver fissato termini alle parti per il deposito di memorie e repliche, il Collegio arbitrale ha fissato l’udienza di discussione l’11 gennaio 2012, alle ore 15.

Benevento Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e dell’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale veniva solo parzialmente accolto il ricorso della società avverso la sanzione della penalizzazione di nove punti in classifica, inflitta alla società dalla Commissione Disciplinare Nazionale in esito al deferimento del Procuratore Federale a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 7, commi 4 e 6 , del Codice di Giustizia Sportiva in ordine alle violazioni attribuite al calciatore Sig. Marco Paoloni, limitatamente al periodo di tesseramento di quest’ultimo per il club (a partire dal 31 gennaio 2011 e sino al termine della stagione sportiva 2010/2011), con conseguente riduzione a sei punti della penalizzazione.

Il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Maurizio Benincasa, Presidente; Avv. Guido Cecinelli e Avv. Enrico De Giovanni) ha, preliminarmente, esperito il previsto tentativo di conciliazione e dopo aver sentito le parti e aver preso atto delle loro differenti posizioni, lo ha dichiarato concluso con esito negativo. Dopo aver fissato termini alle parti per il deposito di memorie e repliche, il Collegio arbitrale ha fissato l’udienza di discussione l’11 gennaio 2012, alle ore 16.